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Il decreto di trasferimento

Il provvedimento del Giudice, mediante il quale il diritto reale sottostante, è trasmesso dal debitore esecutato che lo possiede all'aggiudicatario definitivo che così ne diviene il nuovo titolare. Esso è l'equivalente del rogito notarile nella compravendita tra privati. Con tale decreto il giudice ordina la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e di tutte le trascrizioni di pignoramento gravanti sul bene nonchè di lasciarlo libero da chiunque lo occupi senza titolo.

Gli immobili occupati dai debitori o da terzi senza titolo opponibile alla procedura sono dichiarati liberi ed il Giudice con il decreto di trasferimento ingiunge a questi ultimi il rilascio dei beni. L'aggiudicatario acquista l'immobile libero da ipoteche, pignoramento o altro, in quanto i costi inerenti la cancellazione dei gravami sono normalmente a carico del venditore.

Il decreto di trasferimento è soggetto a voltura catastale e a trascrizione nei registri di pubblicità immobiliare.