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La vendita immobiliare con incanto

Nella vendita con incanto ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dei beni pignorati personalmente o a mezzo di procuratore legale. I partecipanti dovranno presentare istanza, in carta da bollo, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari o la Cancelleria Fallimentare in caso di vendite fallimentari generalmente entro le ore 12 del giorno lavorativo antecedente la vendita nell'ipotesi in cui l'asta si tenga in Tribunale o presso l'ufficio del professionista delegato nel caso in cui la vendita sia stata delegata (l'orario ultimo di presentazione dell'offerta deve essere sempre verificato nell'ordinanza di vendita e/o avviso di vendita).

Assieme all'istanza, per la cauzione, dovrà essere depositato un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva con l'indicazione del relativo numero di ruolo (verificare l'importo degli assegni consultando l'ordinanza di vendita e/o avviso di vendita), assegno da versarsi congiuntamente all'istanza di partecipazione. Anche se la domanda è stata presentata, è possibile non partecipare all'incanto, ma verrà trattenuto 1/10 della cauzione versata ai sensi dell'art. 580 c.p.c.

Affinché possa avere luogo l'aggiudicazione è necessario che venga effettuata almeno un'offerta in aumento rispetto al prezzo base o successivamente ribassato, e ciascuna offerta in aumento all'incanto dovrà essere pari all'importo indicato espressamente in ordinanza.

L'aggiudicazione è provvisoria e diventa definitiva trascorsi 10 giorni dall'incanto. Infatti nei 10 giorni successivi all'incanto chiunque può formulare un'offerta di acquisto che dovrà però superare di almeno un quinto il valore raggiunto nell'incanto.

In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, ovvero, entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva (70 giorni dall'incanto).